Cosa sapere
Quando diventi proprietario di una nuova abitazione oltre al prezzo della vendita, la legge prevede il versamento di imposte da versare allo Stato. L’ammontare dei tributi da pagare cambia a seconda dei casi in funzione del tipo di immobile e della natura giuridica del venditore. Per uno stesso immobile quindi il carico fiscale può cambiare a seconda della circostanze. Per questo prima di procedere all’acquisto per farsi un’idea più precisa del budget occorre fare chiarezza sulla parte fiscale relativa alla compravendita.
Quali sono le imposte da pagare per l’acquisto “prima casa”?
Quando si acquista la prima casa si può godere di un regime fiscale agevolato che consente di pagare le imposte in misura inferiore rispetto a quelle ordinariamente dovute, diminuendo pertanto il carico fiscale.
Per effetto degli art.10 del Dlgs 23/2011 e26 del Dlgs 104/2013, a partire da gennaio 2014, se si acquista da un privato si è esenti dall’IVA; l’imposta di registro è del 2%; l’imposta ipotecaria e catastale ammontano ciascuna a € 50.
Un’ulteriore e significativa agevolazione è introdotta per gli under 36 grazie al recentissimo decreto sostegni bis, che prevede l’esenzione dall’imposta di registro.
Quando si acquista da impresa costruttrice (o di ristrutturazione) entro 5 anni dall’ultimazione dei lavori, si è tenuti al pagamento dell’IVA nella misura del 4%; imposta di registro fissa di € 200, imposta catastale e ipotecaria fisse di € 200 ciascuna. La stessa ipotesi si verifica nel caso in cui si acquisti dopo i 5 anni dall’ultimazione lavori, ove l’impresa venditrice opti per l’assoggettamento dell’operazione ad IVA. Qualora la scelta dell’impresa venditrice sia di non assoggettare l’operazione ad IVA, quest’ultima sarà esente; l’imposta di registro sarà pari al 2% e le imposte fisse (ipotecaria e catastale) ammonteranno a € 50 ciascuna.
Agevolazioni Prima Casa e pertinenze
Ricordiamo, inoltre, che le agevolazioni previste per l’acquisto della prima casa sono estese anche alle sue pertinenze, purché ci si limiti a una sola pertinenza per categoria, destinata in modo durevole al servizio della “prima casa”.
Quali sono le pertinenze più comuni che si possono acquistare accanto all’immobile residenziale?
– Magazzini, locali di deposito, cantine e soffitte;
– rimesse, autorimesse, box o posti auto;
– tettoie chiuse o aperte.
Su quale base imponibile vengono calcolate le succitate imposte che verranno versate al Notaio al momento della registrazione dell’atto?
Da gennaio 2006 (art,1 comma 497 legge n 2662005 e successive modifiche), soltanto per le compravendite di immobili ad uso abitativo con le relative pertinenze (cantine, box e garage), l’acquirente può assumere come base imponibile il valore catastale a prescindere dall’effettivo prezzo di acquisto indicato in atto.
Quando invece la vendita della casa è soggetta ad IVA, la base imponibile è costituita dal prezzo pattuito e dichiarato in atto.
Adesso siete pronti per comprare la vostra “prima casa”, contattatemi!