Sempre più spesso, a Bari e provincia, durante i miei sopralluoghi per valutazioni immobiliari, vedo diversi balconi dotati di moderne vetrate scorrevoli, come da foto che pubblico, che scorrono su binari paralleli e si accostano l’uno all’altro occupando lo spazio di una sola anta. Ebbene, oggi, voglio rispondere a questa domanda: “se le vetrate scorrevoli sono legali per la chiusura di un balcone, di una loggia”.
Cosa sono le V.e.p.a.?
Innanzitutto partiamo col dire che le vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, le cosiddette Vepa (acronimo che significa, appunto, vetrate panoramiche amovibili) sono strutture ad alte prestazioni energetiche con funzione di coibentazione, schermatura solare e protezione di ambienti come verande e balconi.
Le vetrate per balconi sono perfette per chi desidera sfruttare di più il proprio spazio esterno, soprattutto nella stagione invernale. Sono la soluzione più richiesta da chi abita in condominio, perché hanno un ingombro minimo e si adattano a balconi di qualsiasi forma e dimensione.
Quali sono i permessi per l’installazione di vetrate per balcone?
Il problema è che le modalità di autorizzazione, sino a ieri, erano lasciate nell’incertezza interpretativa degli enti locali: in alcuni Comuni erano autorizzati, in altri erano considerati incrementi di volume.
Recentemente il TAR di Bari ha condannato un Comune della provincia di Bari, per aver impedito l’installazione di vetrate panoramiche su un balcone condominiale, confermando ulteriormente e recentemente l’evidenza di legge.
Cosa cambia col recentissimo Decreto Aiuti 2022?
L’articolo 33 quater del decreto Aiuti bis modifica le informazioni che sono contenute all’interno del Testo Unico sull’Edilizia (decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001).
Da ora è previsto un mini-condono per le vetrate panoramiche, con la possibilità della loro installazione senza richiedere l’autorizzazione in maniera preventiva.
1) Gli interventi di realizzazione e installazione di queste vetrate vengono adesso catalogati in edilizia libera cioè eseguite senza alcun titolo abilitativo.
2) Ci sono, però, delle condizioni da rispettare cioè che la chiusura del balcone o della loggia attraverso le vetrate non può servire a creare nuovi spazi abitabili, aumentando superficie destinata a residenza.
3) Infine, queste strutture devono favorire «una naturale micro-areazione che consente la circolazione di un costante flusso di arieggiamento a garanzia della salubrità dei vani interni domestici» ed avere caratteristiche «tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l’impatto visivo e l’ingombro apparente e da non modificare le preesistenti linee architettoniche».
Dott. Pietro Palermo
REMAX STELLA POLARE