Con questo nuovo articolo spero di essere utile ai colleghi che si ritrovino alle prese con un cliente (venditore e/o acquirente) che, in sede di rogito, dichiari davanti al Notaio di non essersi avvalso dell’opera di intermediazione immobiliare ai fini della compravendita.
Come noto l’agente immobiliare non è parte del contratto di compravendita e infatti non sottoscrive il contratto.
Pertanto l’agente immobiliare non può chiedere direttamente al Notaio rogante che venga inserita nell’atto di compravendita la dichiarazione “che (venditore e/o acquirente) si sono avvalsi di un mediatore immobiliare ai fini della compravendita”; questo perché gli unici legittimati a dichiarare l’intermediazione sono, come scritto prima, il venditore e l’acquirente (art. 35, comma 22, decreto legge 223).
Il Notaio non è un investigatore e si basa sulle informazioni fornite dalle parti interessate; quindi, anche se fosse a conoscenza di dichiarazioni che non rispecchino la situazione di fatto, deve procedere con la formalizzazione dell’atto autenticando le dichiarazioni rese dalle parti.
Il legislatore ha previsto tale dichiarazione soltanto al fine sia di combattere l’evasione fiscale, rendendo di fatto tracciabili tutte le transazioni effettuate a titolo di provvigione, sia l’esercizio abusivo della professione di mediatore immobiliare.
Si deve comunque mettere in evidenza che la mancata, incompleta o mendace dichiarazione (falsità in atto pubblico sanzionata come da legge) non è in alcun modo ostativa al recupero della provvigione qualora la stessa non venisse pagata. A prescindere da quanto dichiarato dalle parti, infatti, il mediatore ha diritto di agire giudizialmente per vedersi riconosciuto il diritto a percepire la provvigione.
Per questo è buona norma conservare tutta la documentazione che può consentire al Giudice di verificare la fondatezza della richiesta di condanna al pagamento della provvigione (come ad esempio il contratto di incarico, l’assegno di caparra, ecc..).
Pietro Palermo
RE/MAX STELLA POLARE BARI